modalità per la cessione degli immobili dismessi dal
patrimonio pubblico
art. 3,
D.L. 25.09.2001, n. 351
1 - I beni immobili individuati
ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ad una o
più società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Con gli stessi decreti sono determinati:
a) il prezzo iniziale che la
società corrisponde a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche
essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche
dell'operazione di cartolarizzazione che la società realizza per finanziare il
pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai
poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;
c) l'immissione della società
nel possesso dei beni immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni
immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via
convenzionale con criteri di remuneratività;
e) le modalità per la
valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.
Per quanto concerne i beni
immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il
Ministro vigilante.
2. Fino alla rivendita dei beni
immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed
a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. È riconosciuto in favore dei
conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione
per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo
determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8.
Le modalità di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Sono confermate le
agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo
16.02.1996, n. 104.
4. È riconosciuto il diritto
dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste
dall'articolo 21 della legge 5.08.1978, n. 457, e successive modifiche ed
integrazioni, inferiore a 18.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto
successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alla società di cui al comma
1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto.
Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro.
Per le unità immobiliari
occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della
sola nuda proprietà, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.
5. È riconosciuto il diritto di
prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso
residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore
a quello di esercizio dell'opzione.
Il diritto di prelazione
eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
Il diritto di prelazione
sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco.
Le modalità di esercizio
della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
6. I diritti dei conduttori
sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli
oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità della
locazione.
Sono inoltre riconosciuti i
diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi
o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di
altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza.
I diritti di opzione e di
prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della
vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli
immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di
compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe.
Le unità immobiliari libere,
quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale e quelle ad uso
residenziale, per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di
opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato
con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti
di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.
8. Il prezzo di vendita delle
unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del
comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale
è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del
30 per cento.
Per i medesimi immobili è
altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti
in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di
mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano
almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al
netto di quelle libere.
9. La determinazione esatta del
prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché
l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei
beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi
relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi
particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura
competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti
previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 28.03.1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28.05.1997, n. 140, e successive integrazioni, che
non sono stati aggiudicati alla data del 31.10.2001, sono alienati con le
modalità di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti
previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono
stati venduti alla data del 31.10.2001, sono alienati con le modalità di cui al
presente decreto.
La disposizione non si
applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali
pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il
trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari
dei beni medesimi.
Le relative disponibilità
sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un
interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
È soppresso il comma 3
dell'articolo 2 della legge 23.12.1999, n. 488.
La copertura delle riserve
tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a
costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1,
lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4.
Viene estesa all'INPDAI la
facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni
relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12.08.1974, n. 370, nonché
dell'articolo 35 della legge 23.12.1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al
comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, di concerto con l'Agenzia per il territorio, sono individuati
gli immobili di pregio.
Si considerano comunque di
pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia per
il territorio.
14. Sono nulli gli atti di
disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto
di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi dieci anni dalla
data dell'acquisto, salvo che si verifichino incrementi del nucleo familiare di
almeno due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente in un
comune distante di più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.
15. Ai fini della valorizzazione
dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più
conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai
sensi dell'articolo 1.
Con i decreti di cui al
comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non
superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti
di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore della società beneficiaria del trasferimento.
Si applica la disposizione
di cui al comma 4 dell'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione,
eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma
1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato
all'atto della successiva rivendita dei beni da parte della società.
I trasferimenti di cui al
comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 29.10.1999, n. 490 (beni culturali), né a quanto disposto dal
comma 113 dell'articolo 3 della legge 23.12.1996, n. 662, concernente il
diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e l'articolo 19 della
legge 23.12.1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2.04.2001,
n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali.
Le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono
in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto.
18. Lo Stato e gli altri enti
pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà
dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli
gravanti sui beni trasferiti.
Con i decreti di cui al
comma 1 può essere disposta in favore della società beneficiaria del
trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad essa trasferiti e dei
canoni di locazione.
19. Per la rivendita dei beni
immobili ad essa trasferiti, la società è esonerata dalla garanzia per vizi e
per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e
alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.
La garanzia per vizi e per
evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene
prima del trasferimento a favore della società.
Le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 59, della legge 23.12.1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte della società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi
del comma 1.
Si applicano altresì le
disposizioni di cui all'articolo 16 del regio decreto 18.11.1923, n. 2440.
L'ufficiale rogante è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Se
gli atti di rivendita sono rogati da notaio, gli onorari notarili sono ridotti
al cinquanta per cento.
20. Gli enti previdenziali
alienano gli immobili definitivamente offerti in opzione alla data di entrata
in vigore del presente decreto al prezzo ed alle altre condizioni indicate
nell'offerta.